Inquisizione: cenni storici circa i prodromi

Occorre premettere che la codificazione di quell’antica e potente istituzione ecclesiastica, passata alla storia sotto il nome generico di Inquisizione, ma con forme assai diverse nell’arco di tempi tra loro lontani, era stata istituita allo scopo di ricercare, scoprire, esaminare e condannare quanti deviavano dalla fede a livello teologico e comportamentale.

Soltanto per fornire uno schema di base occorre preavvertire la sostanziale differenza tra l’Inquisizione medievale (del XIII secolo), l’Inquisizione Spagnola (creata da Sisto IV su petizione di Ferdinando il Cattolico ed Isabella di Castiglia, Sovrani di quella Spagna ormai del tutto sottratta all’Islam e quindi ferocemente persecutoria avverso i rigurgiti di paganesimo) ed infine l’Inquisizione Romana, istituita nel XVI secolo e di conseguenza in piena opera controriformistica per volontà di Paolo III.

Trascurando, per ragioni di spazio e per l’assenza di prove esaustive, le complesse vicende delle antichissime forme di persecuzioni incentivate dai cristianizzati, fin dal III secolo, contro le più svariate manifestazioni di presunta idolatria, per le vicende antichissime dell’intransigenza cristiano-cattolica è sufficiente far cenno all’evoluzione (od involuzione?) del pensiero di S. Agostino che, anche in rapporto alle esigenze storiche, finì con l’abbandonare la sostanziale tolleranza intrattenuta in occasione della sua polemica antimanichea per attingere a forme di lotta abbastanza intransigente (in particolare negli ultimi tempi di vita del Vescovo di Ippona) contro i donatisti, sì da formulare quell’inquietante principio del compelle intrare (cioè “costringere le persone ad entrare nelle chiese”) che avrebbe inevitabilmente esercitato una pesante influenza sugli atteggiamenti dei tribunali ecclesiastici avverso le future forme di eresia o dissenso dal pensiero romano-cattolico.

Per tutto il Medioevo barbarico e l’Alto Medioevo la Chiesa non assurse, come troppo spesso si crede ed anche si scrive, a intolleranza totale nei riguardi delle forme di eresia che pur non mancavano di sorgere con frequenza nel contesto della cristianità; le esecusioni capitali costituivano ancora una rarità, le morti sul rogo furono spesso più dovute alla rabbia popolare che ad un sistematico apparato giudiziale ecclesiastico: nonostante interrogatori e processi intentati a fazioni accusate di eresia, in quest’epoca mancava ancora l’aspetto basilare del diritto ecclesiastico inquisitoriale, quello che appunto dà nome all’Inquisizione che, derivando dal latino giuridico inquisitio, allude ad una “ricerca sistematica ed investigativa su scala codificata da canoni”.

In linea sostanziale, seppur non formale, si può parlare di “inquisizione ecclesiastica” a partire dalla reazione della Chiesa all’eresia Catara, massicciamente arginata da una vasta serie di decreti conciliari (Tours, 1163 – Terzo Lateranense 1179 – Verona, 1184 – Montpellier, 1195 ecc.) attraverso ordinamenti di ricerca, teoricamente scientifica, dei presunti eretici tramite specifiche commissioni parrocchiali o di testimoni sinodali.
E’ da condividere il pensiero di Raoul Manselli (Grande Dizionario Enciclopedico – U.T.E.T., Torino, volume X, s. v. Inquisizione) nel non accreditare a tale epoca l’istituzione giuridica vera e propria dell’Inquisizione.

In effetti, senza che fossero state organizzate specifiche codificazioni giuridiche, i vari Concili avevano soltanto mirato ad affidare ai vescovi ed ai loro subalterni la persecuzione degli eretici, sì che i vari prelati, dopo aver denunziati, condannati e puniti secondo i distinti costumi locali quanti avessero confessato la loro appartenenza a sette ereticali, avrebbero sempre dovuto consegnare gli intransigenti e reprobi al Braccio Secolare (potere laico) nel caso di esecuzioni capitali e pene mortali.

Poiché l’operato dei vescovi risultò mediamente episodico, anche per mancanza di autentici strumenti di intervento, senza calcolare la scarsa collaborazione del clero locale, la vera e propria Inquisizione, volendo alludere ad una sua reale efficienza e competenza, si può datare dalla creazione, per intervento papale, d’un giudice straordinario od Inquisitor, con giurisdizione universale, che prese ad affiancare il prelato locale, con giurisdizione invece limitata alla sua diocesi, il quale doveva riconoscere l’universitatem causarum a differenza dell’Inquisitor cui spettava la persecuzione dell’ heretica pravitas.

Sarà poi nei Capitoli del senatore romano Annibaldo degli Annibaldi (febbraio 1231) che il termine di INQUISITORE, troverà la sua codificazione.
Tali Capitoli (propriamente Capitula Anibaldo Senatoris pubblicati a Roma nel febbraio del 1231 non furono però altro che la trasposizione giuridica di una serie di Regole formulate da Papa Gregorio IX, che con Innocenzo IV, fu uno dei Pontefici romani che maggiormente si preoccuparono di dar vigore all’INQUSIZIONE: in forza dei suoi comandamenti la normativa pubblicata era finalmente esaustiva ed avrebbe presto avuto valore universale per la sua diffusione presso tutti gli arcivescovi e principi d’Europa.

Leggendo i Capitoli redatti dal senatore Annibaldo degli Annibaldi vi si riconoscono finalmente i dettati di un vero sistema procedurale e giudiziario, che comportava, tra l’altro, l’obbligo per il senatore, ma anche per ogni buon cattolico, di imprigionare gli eretici, di far eseguire le condanne ad otto giorni dalla sentenza, di comminare la multa di venti lire per chi non denunciasse un eretico e di duemila marchi (oltre l’interdizione dai pubblici uffizi) per il senatore inadempiente, il diritto di confiscare i beni di siffatti rei come pure l’obbligo di radere al suolo, trasformando il sito in un letamaio, la casa che avesse fornito ospitalità a qualsiasi “blasfemo” (teorema di condanna distruttiva copiosamente ripreso dal diritto penale, come iva l’andamento del processo onde evitare possibili errori procedurali).

Papa Gregorio IX nel 1235 concesse l’INQUISIZIONE ai frati domenicani e tale privilegio fu poi esteso pure ai francescani verso il 1245.
Tra le ragioni che avrebbero indotto a siffatto potenziamento dell’istituto inquisitoriale sarebbe da ascrivere lo scontro esistente tra il Papa e l’imperatore Federico II.

In definitiva la figura dell’INQUISITORE DELEGATO PONTIFICIO sarebbe stata creata al fine di contrapporla ai giudici laici che andavano vieppiù sancendo la supremazia di Federico II a scapito delle antiche prerogative ecclesiastiche.
Stupisce tuttavia gli storici la contraddizione storica per cui soprattutto in territorio francese, estraneo quindi all’influenza di Federico II, l’INQUISIZIONE abbia esercitato al massimo grado la sua pressione: ma l’argomento, per quanto dibattuto, non è ancora stato compiutamente risolto dagli storici.

E’ da questi tempi che alle condanne presero a seguire pene mortificanti affidate al potere secolare e tra le quali prese sempre più a comparire la combustione del condannato sul rogo (che come dettano gli stessi Statuti di Genova era considerata “pena nuova e purificatrice di fronte all’idra eretica e sacrilega”): fu da quest’epoca, vista la dilatazione del fenomeno inquisitoriale, che presero a scriversi trattati ad uso degli inquisitori, in cui si registravano e si discutevano i più svariati casi di eresia e di persecuzione (ed al riguardo non può sottacersi l’opera dell’Inquisitore domenicano Bernardo Guy o Gui o di Guido che, particolarmente e ferocemente attivo contro la setta ereticale dell’Ordine degli Apostoli) svolse la sua attività agli inizi del Trecento nella Francia meridionale ponendo le fondamenta delle procedure investigative e dell’interrogatorio dei rei).

Una trasformazione dell’Inquisizione ecclesiastica si data da papa Giovanni XXII (1316-34), dopo il Concilio di Vienne (1311-’12) quando l’ufficio inquisitoriale divenne competente di stregoneria, assimilata all’eresia, dicendosi che tanto eretici quanto fattucchiere intrattenessero relazioni demoniache.

Per circa 200 anni l’impegno inquisitoriale in Europa, e in Spagna, si restrinse alla caccia alle streghe pur se il Potere non mancò di servirsene contro arabi ed ebrei, confusi con maghi, fattucchiere e sacrilegi.

Non si può far a meno di menzionare il ruolo degli Inquisitori nel Nuovo Mondo, laddove in Centro America un errato approccio colle antiche culture indigene si trasformò in un bagno di sangue per disintegrare i ceti dominanti delle civiltà autoctone sostituendo ad esse il sistema socio-economico dei conquistadores contro cui tuonarono voci importanti come quella di Bartolomeo de las Casas.

da Cultura-Barocca

Pubblicato da Adriano Maini

Scrivo da Bordighera (IM), Liguria di Ponente.

Rispondi

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.