Schiavi nella Repubblica di Genova

Nel ‘500 SERVI (e SCHIAVI) erano numerosi a Genova, spesso impiegati a servizio di famiglie ma in altre circostanze utilizzati in varie imprese come per esempio la collaborazione in qualche attività lavorativa.

Nel GENOVESATO il fenomeno della SCHIAVITU’ (peraltro anche attestato iconograficamente e soprattutto alimentato soprattutto dai commerci coi portoghesi ma anche dalla cattura -specie a metà XVI sec.- dei miliziani della FLOTTA TURCHESCA che infestava il mar Tirreno) si confuse spesso e volentieri, dal lato giuridico, con quello della SERVITU’.

Resta tuttavia interessante notare la valenza economica, ed il notevole pregio, riconosciuto agli SCHIAVI ORIENTALI più ambiti e sempre più costosi di quelli AFRICANI come si ricava dalla RUBRICA 93 del libro II degli Statuti Criminali della Repubblica di Genova del 1556 = in particolare grande valore era conferito alle SCHIAVE ORIENTALI (Orientali eran considerate anche le DONNE CIRCASSE che costituivano nei “mercati” o “bazar” le “gemme più preziose” ambite tanto per gli harem ottomani quanto in contesto europeo).

Non di rado schiavi mussulmani convertendosi al Cristianesimo si ponevano nella condizione di essere affrancati dalla condizione di schiavitù come avvenne, per quanto apprendiamo dal Manoscritto Borea per TRE TURCHI, SCHIAVI IN SANREMO.

Nel “Diritto intermedio” (si intende per tale quello vigente tra la fine del Medio Evo e il secolo dei Lumi) era “Servo” chi per nascita, cattura in guerra, asservimento socio-politico risultava giuridicamente ed economicamente sottoposto ad altro soggetto, con privazione o semiprivazione della libertà: in effetti Servo (di casa, di proprietà, non stipendiato) per estensione equivale negli “Statuti” genovesi a Schiavo o individuo assoggettato lecitamente – per nascita da madre di pari stato o per cattura in guerra o per condanna giudiziaria ecc. – in modo completo e permanente al dominio d’altra persona (proprietario o padrone) col diritto (eguale o analogo a quello della proprietà) di usarne come bene economico, privo di libertà personale e di personalità giuridica.

Gli SCHIAVI erano mediamente acquistati ai mercati degli schiavi di Livorno o Nizza secondo prezzi per cui lo Schiavo asiatico era più richiesto ma costoso di quello africano o di colore.

Negli “Statuti Criminali della Repubblica di Genova” del 1556 si possono, notare, ad esempio, norme del seguente tenore: lib.II, cap.20 “provvedimenti padronali contro Servi ladri”; cap.21 e cap. 22 “Norme contro quanti rubano Servi altrui o li inducono a fuga dalla casa padronale” e cap.23 “Punizioni padronali contro Schiavi variamente colpevoli” ed ancora, e soprattutto per intendere il valore degli schiavi/servi, la loro quantità a Genova e nel Dominio, i loro rapporti con la popolazione ligure, vedi il cap. 66 “Multe e fustigazioni per chi abbia avuto coito con serve in casa dei padroni” ed ancor più, se possibile, il cap.93 “Pene o ammende a pro dei padron legittimi per chi sposò Schiave straniere”.

 

da Cultura-Barocca

Pubblicato da Adriano Maini

Scrivo da Bordighera (IM), Liguria di Ponente.

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