La disobbedienza civile secondo la Arendt

Il tema della disobbedienza civile e, incidentalmente, anche quello della obiezione di coscienza, sono stati sviluppati dalla Arendt in un saggio del 1970, intitolato La disobbedienza civile, appunto <169.
In questo saggio la filosofa cerca di riassumere le sue tesi fondamentali circa il senso e la possibilità della disobbedienza civile nell’ambito della società democratica.
In generale, secondo la Arendt, è possibile individuare due aree dell’agire pubblico: quella del diritto e quella della politica. Queste due aree della vita sociale sono, secondo lei, non solo logicamente distinte, ma anche aventi funzioni del tutto autonome.
Quanto al fenomeno del diritto, questo presenterebbe alcuni caratteri strutturali che, nonostante la varietà degli ordinamenti giuridici, molto ampia nel tempo e nello spazio, tendono a presentarsi in modo costante.
Questi caratteri, secondo la Arendt sono: il fatto che il diritto non ha validità universale (sia nel senso che la sua validità è limitata sul piano territoriale, sia nel senso che può riferirsi ad una etnia specifica – come
nel caso della legge giudaica, ad esempio – ) <170; ma, soprattutto, il fatto che il diritto ha una funzione stabilizzatrice.
Il diritto cioè avrebbe soprattutto lo scopo di creare e assicurare un quadro normativo relativamente certo e stabile, entro cui gli individui possono trovare sicurezza e costruire le loro istituzioni comuni: “tra i fattori di stabilizzazione, gli ordinamenti giuridici […] sono più duraturi di costumi, mores e tradizioni.” <171
Proprio l’enfatizzazione del carattere di stabilizzazione del mutamento sociale, che secondo la Arendt il diritto avrebbe, le consente di rimarcare la differenza tra la sfera giuridica e quella politica: poiché i mutamenti politici e sociali sono sempre il risultato di una azione originariamente extragiuridica, che solo in un secondo tempo sono fissati e riconosciuti da una legge. Questo significa che la legge positiva ha sempre un ruolo secondario e successivo rispetto alla politica.
In questo scenario complessivo si inserisce il ruolo della disobbedienza civile, che avrebbe proprio il fine di impedire la sclerosi del sistema e delle istituzioni, consentendo il loro rigenerarsi. La disobbedienza,
secondo la Arendt, è quella forma dell’agire politico che ha la funzione di immettere energie nuove all’interno di strutture altrimenti troppo rigide e inadeguate alle esigenze del naturale cambiamento democratico: “atti di disobbedienza civile intervengono quando un certo numero di cittadini ha acquisito la convinzione che i normali meccanismi del cambiamento non funzionano più o che le loro richieste non sarebbero ascoltate o non avrebbero alcun effetto – o, ancora, proprio al contrario, quando essi credono che sia possibile far mutare rotta a un governo impegnato in qualche azione la cui legittimità e la cui costituzionalità siano fortemente in discussione.” <172
Secondo la Arendt un elemento di forte differenziazione tra disobbedienza civile e obiezione di coscienza sarebbe proprio la natura collettiva della prima rispetto alla natura morale e individuale della seconda.
Mentre l’obiezione di coscienza scaturirebbe dalla sfera della soggettività etica, la disobbedienza civile deriverebbe, necessariamente, da una scelta di gruppo, per cui: “la disobbedienza civile si manifesta ed
esiste solo tra i membri di un gruppo. […] ‘Una disobbedienza civile che sia veramente significativa deve provenire da un certo numero di persone riunite da un interesse comune.’ […] Ma è chiaro che un individuo
isolato che intraprendesse a violare le regole del traffico sarebbe mal giudicato sì che questa forma di disobbedienza è stata giustamente considerata disobbedienza ‘nel senso stretto della parola’.” <173
Questa idea della disobbedienza civile come fenomeno politico di gruppo e non meramente individuale serve alla Arendt a un duplice scopo: innanzitutto a stabilire una chiara differenza tra la nozione della
disobbedienza civile e quella della obiezione di coscienza (come si è detto), ma anche a individuarne una causa di giustificazione: è infatti l’accordo comune tra i cittadini disobbedienti “a conferire alle loro
opinioni un certo valore e a renderle convincenti indipendentemente dal modo in cui si sono originariamente formate”. <174.
La disobbedienza civile ha senso perché è l’espressione di minoranze organizzate pubblicamente, e unite da una comunanza di interessi e di prospettive politiche, e non un fenomeno meramente individualistico.
È chiaro che sotto il profilo strettamente giuridico, la disobbedienza civile non è mai giustificabile, dato che, il sistema giuridico tende ad autoconservarsi (proprio per svolgere il ruolo di stabilizzazione normativa e sociale di cui sopra si è detto), ma sotto il profilo politico essa svolge un ruolo fondamentale per un ordinamento che voglia dirsi democratico.
Per comprendere meglio questo aspetto, tuttavia, è opportuno fare riferimento alla concezione complessiva della democrazia della Arendt.
Secondo la filosofa tedesca infatti, il fondamento ultimo di un sistema politico democratico è il consenso: “nel senso di un sostegno attivo e di una partecipazione permanente in tutti i campi di interesse pubblico.” <175
L’idea del consenso è connessa a quella del “contratto sociale”.
Per la Arendt, nel secolo XVI – quando si è imposta la concezione politica del contratto sociale – esistevano tre declinazioni di questo concetto.
La prima tipologia di contratto sociale era rappresentata dal patto biblico, tra il popolo intero e Dio, in forza del quale il popolo consentiva di sottomettersi liberamente a tutte le leggi rivelate dalla divinità. A questa
versione puritana del consenso corrispondeva l’ideale della teocrazia, che ebbe una parziale realizzazione in alcune colonie puritane del Nord America, anche se per un tempo limitato.
Una seconda concezione era quella di Hobbes, che la Arendt chiama “concezione verticale del contratto sociale”, in forza della quale ogni individuo cede la sua piena libertà al principe affinché questi gli garantisca la sicurezza del bene della vita fisica e delle proprietà. Questa idea era opposta a quella che si è poi affermata in America, perché esige il monopolio del potere da parte del governo, a discapito dei sudditi. Il sistema politico-costituzionale americano (che nel suo saggio la Arendt assume come paradigma di democrazia), al contrario, si è andato strutturando, a partire dall’idea che il potere appartiene al popolo e che quindi le autorità esercitano un potere soltanto delegato dai cittadini, i quali possono sempre revocarlo.
Questa terza declinazione del concetto di contratto sociale, infatti, ha origine dall’esperienza storica delle colonie americane, ma trova la sua più coerente formulazione e razionalizzazione nel pensiero filosofico-politico di Locke: “questo tipo di contratto, pur limitando il potere di ogni singolo membro, lascia intatto il potere della società, la quale può, quindi, stabilire un governo ‘solo sul fondamento di un contratto
originale concluso tra individui indipendenti’. Tutti i contratti, patti e accordi si fondano su un rapporto di reciprocità e il grande vantaggio della versione orizzontale del contratto sociale è che ogni cittadino resta
legato agli altri da questo legame di reciprocità.” <176
Secondo Locke (e la Arendt, quindi, che fa sua questa teoria), il fondamento originario del legame che vincola i cittadini tra loro e al rispetto della legge che si sono scelti, è il mutuo impegno, e non la
tradizione o l’omogeneità etnica e razziale o l’identità nazionale.
Questo implica che il vincolo sociale resta intatto anche se la forma del governo degenera in tirannide, perché il vero fondamento della convivenza civile non è il governo, appunto, ma il libero consenso dei
consociati a soccorrersi reciprocamente: “una volta stabilita, e finchè esiste, la società non può mai ricadere nello stato di anarchia, senza regole né leggi, dello stato di natura. Secondo la formula di Locke: “…il
potere che ogni individuo ha conferito alla società quando vi è entrato non può mai ritornare agli individui, finché la società dura, ma rimarrà sempre nella comunità”. <177
Secondo la Arendt questa concezione lockeana era una riformulazione dell’antica idea romana della potestas in populo, che si differenzia da altre teorizzazioni del diritto di resistenza, perché mentre queste presumono che gli uomini possano ribellarsi solo se oppressi, essa contempla la possibilità che i cittadini si organizzino per prevenire l’oppressione, ancora prima che si manifesti pienamente. <178
Il nucleo centrale della riflessione filosofico-politica arendtiana sul tema della disobbedienza civile, è che essa è, in quanto espressione peculiare del dissenso politico, strettamente connessa alla struttura stessa della società democratica, e non una mera eventualità eccezionale. Infatti, sul piano della realtà politica, “viviamo e sopravviviamo tutti per effetto di una sorta di consenso tacito che difficilmente però potremmo considerare volontario […] colui che sa di poter rifiutare il suo accordo sa ugualmente che, in qualche modo, consente quando si astiene dall’esprimere il suo disaccordo.” <179
In pratica, per la Arendt, la semplice possibilità teorica del dissenso politico è la controprova che si consente al sistema, tutte le volte che non viene espresso esplicitamente nelle forme e nei modi dovuti (cioè
pubblicamente e collettivamente): non basta, infatti, che tale consenso sia manifestato idealmente una volta per tutte, ma deve essere continuamente rinnovato e riconfermato, e ciò accade proprio tutte le volte che non si dissente. Per la Arendt, infatti, le istituzioni politiche nascono dal consenso originario, che però deve essere rinnovato continuamente anche attraverso il sostegno attivo.
Questo comporta che la possibilità del dissenso deve sempre essere garantita e riconosciuta, almeno nei confronti delle singole leggi, e ciò resta vero tanto più perché: “il sistema di governo rappresentativo è oggi
in crisi in parte perché ha perduto, col tempo, tutte le istituzioni che potevano permettere una reale partecipazione dei cittadini, e, in parte, perché è gravemente toccato dal male che affligge il sistema dei partiti: la burocratizzazione e la tendenza dei due partiti a non rappresentare che il loro apparato” <180
In particolare, secondo la Arendt, nel sistema democratico americano, i costituenti hanno voluto edificare l’impianto costituzionale sulla base della nozione del contratto reciproco. Ma proprio la struttura concettuale
dell’accordo contrattuale implica una pluralità che non si dissolve in una unità indistinta, ma che si mantiene: “se i membri singoli della comunità così considerata scegliessero di abbandonare ogni traccia di autonomia, se scegliessero di fondersi in una unità totale, quale la unité sacrée della nazione francese, parlare di un rapporto morale tra la legge e il cittadino non sarebbe più altro che pura retorica.” <181
Il libero gioco tra consenso e dissenso, tra istanza individuale e di gruppo, è diventato il principio organizzatore della vita politica americana, e ha prodotto la cultura dell’associazionismo sociale e
politico. E, come già aveva osservato Tocqueville, le associazioni volontarie non sono partiti ma organismi concepiti per scopi limitati e specifici, che si dissolvono naturalmente una volta raggiunto l’obbiettivo
per cui sono nati. Secondo la Arendt, la disobbedienza civile è la forma nuova dell’associazione volontaria: uno strumento attraverso cui le minoranze si organizzano per far valere le loro ragioni politiche ed i loro
diritti. La libertà di associazione è un argine alla tirannia della maggioranza, se diventa il mezzo attraverso cui agire politicamente per ampliare la sfera dei diritti civili, o per resistere a palesi violazioni dei diritti umani o politici.
Tutto ciò spinse la Arendt a chiedere una modifica della costituzione americana, che riconoscesse esplicitamente il diritto alla disobbedienza civile, inteso, appunto, come una espressione della libertà di pensiero, di parola ed una estensione della libertà di associazione.
Naturalmente la filosofa non si nasconde le problematicità di una simile pretesa, poiché: “nonostante la disobbedienza civile sia compatibile con lo spirito delle leggi americane, la difficoltà di incorporarla nel sistema giuridico americano e di trovarle una giustificazione puramente giuridica appare insormontabile. Ma questa difficoltà proviene dalla natura generale del diritto e non dallo spirito particolare dell’ordinamento giuridico americano. Evidentemente, ‘ il diritto non potrebbe giustificare la violazione della legge, anche quando questa violazione avesse per obiettivo di impedire la violazione di un’altra legge ’. Diversa è la questione di sapere se non esista una possibilità di fare un posto alla disobbedienza civile nel funzionamento delle nostre istituzioni politiche.” <182
Tuttavia, proprio quest’ultima considerazione della Arendt, offre l’occasione per alcune riflessioni critiche.
Infatti, se è condivisibile l’intuizione secondo cui la disobbedienza civile concerne una sfera “pre” o “extra” giuridica, e che quindi precede, logicamente e cronologicamente, l’attività legislativa, meno convincente appare la distinzione troppo radicale che lei traccia tra dimensione politica e dimensione giuridica, quasi si trattasse di due mondi incomunicabili. Una tale polarizzazione, renderebbe irrealizzabile, de facto, la pretesa integrazione della disobbedienza civile all’interno del sistema costituzionale, in qualsiasi formula. Del resto proprio la richiesta della Arendt di costituzionalizzare la disobbedienza civile, sembra andare nella direzione da me prospettata. Cos’altro significa tale pretesa se non evidenziare la necessità di una positivizzazione a livello di legge costituzionale del dissenso politico? Evidentemente anche per la filosofa è necessario individuare un raccordo tra il momento pre-giuridico e quello giuridico, e questo a me pare possa essere individuato, nella volontà del legislatore, intesa però non in senso tecnico e operativo, ma come principio formale, del resto riconosciuto dalle costituzioni democratiche moderne.
Enfatizzare eccessivamente il ruolo stabilizzatore della legge, infatti, rischia di generarne una idea ipostatizzante e astratta (tendenzialmente essenzialistica e astorica), che ne ignora l’origine, che è formalmente politica: è nella volontà del politico legislatore che risiede, in ultima istanza, e almeno formalmente, la possibilità del mutamento giuridico, e la disobbedienza civile è solo uno strumento possibile, appunto, che mira ad influenzare questa volontà politica (direttamente o indirettamente). <183
Se la legge è concepita come immodificabile, infatti, allora la disobbedienza civile non ha alcun senso, e si configura eventualmente come un puro vulnus insanabile alla compattezza e stabilità del sistema.
La disobbedienza civile, così come l’obiezione di coscienza o la protesta legale, sono mezzi e non fini della democrazia, e tramite questi strumenti le minoranze si organizzano per condizionare in senso positivo la
maggioranza, garantendo l’equilibrio complessivo del sistema democratico.
Se si vuole restare nel quadro della concezione arendtiana della democrazia, pensata come istituzione politica costruita sul fondamento del consenso, questa funzione sistemica ed equilibratrice del dissenso
civile, mi pare una plausibile e sufficiente strategia giustificativa della disobbedienza civile, senza bisogno di postulare antitesi troppo radicali tra sfera della politica e sfera del diritto (almeno quando si ha a che fare
con regimi costituzionali democratici, come quello americano, assunto come paradigma dalla Arendt).
Naturalmente questa concezione, a sua volta, presume l’idea che le forme del dissenso politico considerate abbiano una funzione conservativa del sistema complessivamente inteso: perché ogni atto di disobbedienza è specifico, ed implica un atto di assenso su tutto il resto (il consenso all’ordinamento complessivamente inteso).
E questo appare essere anche il pensiero della Arendt.
[NOTE]
169 Hanna Arendt, La disobbedienza civile, Giuffrè, Milano 1985.
170 Qui la Arendt pare ignorare i fenomeni della c.d. globalizazione del diritto.
171 H. Arendt, op. cit., p. 62. Nel suo saggio la Arendt utilizza espressioni tra loro diverse come “ordinamento giuridico”, “diritto” e “legge” quasi fossero sinonimi, non soffermandosi sulle loro eventuali differenze concettuali.
172 Ivi, p. 57.
173 Ivi, p. 36.
174 Ivi, p. 37.
175 Ivi, p. 70.
176 Ivi, p. 72.
177 Ibidem.
178 Sulla rilevanza fondante del consenso nella concezione arendtiana della politica cfr. anche della Arendt, Sulla violenza, Guanda, Padova 2004, pp. 42 – 43.
179 Arendt, H., La disobbedienza civile, Giuffrè, Milano 1985, p. 73.
180 Ivi, p. 74; è evidente che anche in questo passaggio la Arendt si riferisce al sistema statunitense, che ha sotto gli occhi nel momento in cui scrive il saggio e che assume come modello teorico, e tuttavia la sua riflessione ha anche una portata più ampia.
181 Ivi, p.80.
182 Ivi, pp. 85 – 86.
183 L’espressione “volontà del legislatore” si riferisce al principio formale secondo cui, almeno nelle moderne democrazie parlamentari, è il Parlamento che approva le leggi, ma con ciò non intendo ignorare il fatto che il processo di produzione materiale della legge sia complesso, e implica momenti e passaggi sia tecnici sia socio-politici vari e molteplici; e nemmeno sottovaluto il ruolo giocato da interessi di vario tipo (etici o economici o di altro genere) che possono influenzare la scelta del politico legislatore, e tuttavia ritengo che tutte queste componenti, pur rilevanti, per analizzare il fenomeno della produzione legislativa nella sua materialità, non svuotano di senso l’idea, fondante dei moderni stati costituzionali democratici, che la legge sia emanata dal legislatore democraticamente eletto, e che la sua volontà o determinazione politica sia il fattore che, in ultima istanza, decide se adottare una legge o meno e se modificarla o meno. Penso anche che proprio questo principio formale contribuisca a garantire la responsabilità politica di chi vota in Parlamento e decide per i cittadini elettori, senza che possa, in fine, nascondersi dietro la
complessità o la farraginosità dei meccanismi decisionali impersonali, per giustificare le scelte sbagliate o inique che eventualmente ha assunto.
Roberto Simoncini, Dissenso giuspolitico: disobbedienza civile, obiezione di coscienza, protesta legale, Tesi di dottorato, Università degli Studi di Palermo, Anno accademico 2010/2011

Pubblicato da Adriano Maini

Scrivo da Bordighera (IM), Liguria di Ponente.

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